In data odierna è pervenuta a tutte le APCSM iscritte all’albo, la comunicazione del I Reparto dello SME, volta finalmente a evidenziare delle chiare linee d’indirizzo in materia di orario di lavoro e orario di servizio, con l’opportunità di un utile/proficuo ricorso agli strumenti della riarticolazione dell’orario di servizio e della flessibilità individuale dell’orario lavorativo.
Di fatto, questa direttiva risponde in parte a uno specifico quesito posto recentemente al citato Reparto. Ma vediamo nel dettaglio cosa recita:
conferma della facoltà per il Comandante di Corpo di riarticolare (non definitivamente) l’orario delle attività giornaliere dell’intera unità o
una parte di essa, in 4 giorni o in 6 giorni. Nel caso della riduzione a 4 giorni bisognerà assicurare, la continuità del servizio/funzionalità del Reparto mantenendo in attività delle aliquote di personale;
la possibilità di concedere un “orario flessibile individuale” da attuarsi in “fasce temporali” entro le quali è consentito l’inizio (07:00-09:00) e il termine
(15:30-17:30) delle prestazioni lavorative giornaliere:
Rimane confermata anche in questo caso la discrezionalità del Comandante di Corpo, “volta a contemperare le esigenze familiari/ personali del militare istante con le esigenze di servizio (c.d. “equo
bilanciamento” degli interessi)”. Rimane comunque la possibilità di sospensione o revoca da parte del Comandante di Corpo”, nei casi in cui le
esigenze istituzionali/funzionali risultino incompatibili con l’autorizzazione individuale concessa.
Inoltre, viene precisato che i due istituti citati, dovranno essere tenuti distinti perché:
“la riarticolazione dell’orario di servizio” si applica per esigenze di unità omogenee rilevando le esigenze istituzionali di natura operativa, addestrativa e ambientale locale;
la flessibilità individuale invece si applica per esigenze del singolo militare.
Inoltre, sempre in materia di flessibilità individuale dell’orario di servizio:
non sarà concessa “totale discrezionalità oraria” ai militari autorizzati alla “flessibilità individuale”, che dovranno sempre sottostare a una predeterminata/puntuale autorizzazione per l’inizio/fine della prestazione lavorativa, pur nel rispetto delle “fasce temporali” giornaliere e delle complessive 36 ore settimanali;
il Comandante di Corpo -valutate le esigenze avanzate dal personale- dovrà accordare/definire
un orario di ingresso predeterminato (nella “fascia temporale” compresa tra le 07:00 e le 09:00) anche variabile da giornata a giornata- assicurando che l’orario d’uscita (compreso nella “fascia temporale” tra le 15:30 e le 17:30).
Qualcuno già canta vittoria, duettando mediaticamente e prendendosi i meriti dell’iniziativa.
Il S.U.M., pur riconoscendo la grande innovazione a favore delle esigenze del personale rappresentate dai citati istituti (già presentati a luglio di quest’anno), conferma le perplessità per l’ampia discrezionalità data ai Comandanti di corpo che potrà essere foriera di applicazioni disomogenee e in alcuni casi vessatorie. Attendiamo i feedback dei nostri iscritti che perverranno dalle varie unità.
SCEGLI. SCEGLI BENE.SCEGLI IL S.U.M.
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