ENTRIAMO NEL CAMPO DELLE DELEGHE E DELLE CARICHE DIRETTIVE.














Art. 941-novies (Revoca della delega).
le APCSM comunicano ai propri
iscritti e alle amministrazioni militari di riferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, le variazioni dell’ammontare del contributo associativo. Tali variazioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio
successivo alla comunicazione previa formale rinnovazione della delega da parte degli iscritti entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento.
Le deleghe non rinnovate nei termini precedenti cessano di avere validita’ al 31 dicembre dell’anno in cui e’ comunicata la variazione dell’ammontare del contributo.
SE L’AMMONTARE DEL CONTRIBUTO ASSOCIATIVO NON CAMBIA, LA DELEGA VIENE CONFERMATA.
QUALCOSA DI INTERESSANTE VEDREMO DOPO PER IL PERSONALE IN AUSILIARIA.












Art. 941-decies (Cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).
Sono quelle alle quali gli statuti dell’APCSM
attribuiscono formalmente funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello nazionale o periferico areale, non inferiore a quello regionale.
Si possono attribuire in via fiduciaria incarichi di
garanzia statutaria e di controllo della gestione patrimoniale anche a soggetti non appartenenti alle amministrazioni militari di riferimento, secondo procedure stabilite nel rispettivo statuto e con esclusiva rilevanza interna all’associazione medesima.
SEMBREREBBE CHE CHI NON È MILITARE PUÒ OCCUPARE PUÒ RICOPRIRE INCARICHI DI GARANZIA FIDUCIARIA. E CHI È MILITARE ED È NELLA POSIZIONE DI RISERVA?
Non possono ricoprire tali cariche gli ufficiali preposti al comando o alla direzione di unita’, enti o servizi organicamente costituiti, che rivestono l’incarico di comandante di corpo o altri incarichi in
relazione ai quali, secondo le disposizioni di ciascuna amministrazione militare, e’ attribuita la potesta’ disciplinare del comandante di corpo.
Le APCSM comunicano tempestivamente i nominativi dei propri iscritti eletti alle cariche direttive all’amministrazione militare di riferimento, che ne cura l’annotazione nella relativa
documentazione personale.
La sussistenza o la sopravvenienza delle cause di ineleggibilita’ (es. condanne penali, sanzioni disciplinari stato…..) richiamate dal C.O.M. e’ tempestivamente comunicata dalle amministrazioni militari di riferimento alle APCSM, ai fini dell’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Le APCSM provvedono all’attribuzione delle relative cariche direttive entro novanta giorni dall’iscrizione all’albo ministeriale, decorsi i quali decadono le cariche direttive attribuite a qualsiasi titolo prima della predetta iscrizione.
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