Comunicato Stampa – Attività di prevenzione della salute mentale e promozione del benessere psicofisico. Risposta al nostro quesito da parte di SMD.
LAVORO: SINDACATO UNICO DEI MILITARI ABBIAMO RICEVUTO RISPOSTA DALLO STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, IN MERITO A UN QUESITO POSTO IL 22 FEBBRAIO SCORSO, SULL’ATTIVITA’ DI PREVENZIONE DELLA SALUTE MENTALE E PROMOZIONE DEL BENESSERE PSICOFISICO DEL PERSONALE MILITARE. ESPRIMIAMO SODDISFAZIONE E RINGRAZIAMO LO SMD.
Nella lettera di risposta viene evidenziato che “l’Ispettorato Generale con il suo Comitato Tecnico Scientifico di Psichiatria e Psicologia Militare dell’Ispettorato ha indicato l’importanza di creare situazioni in cui il militare, interfacciandosi con il personale sanitario, possa comunque avere l’occasione di esprimere un momento di difficoltà personale o di disagio psicologico e contestualmente formulare una richiesta di aiuto. Si è pertanto giunti a sensibilizzare le FA/Arma CC ad implementare strumenti volti alla prevenzione della salute mentale, a similitudine di quanto già effettuato per la salute fisica, in occasione delle visite periodiche per l’idoneità al servizio militare incondizionato. Il predetto Comitato asserisce che gli screening sono esami condotti a tappeto su una fascia più o meno ampia della popolazione allo scopo di individuare una malattia o i suoi precursori (cioè quelle anomalie da cui la malattia si sviluppa) prima che si manifesti attraverso sintomi o segni. Ciò nel caso della salute mentale implicherebbe l’uso di strumenti psicodiagnostici costosi e una pletora di professionisti (psicologi e psichiatri) dedicati alla specifica attività. Inoltre, il militare che deve mantenere requisiti di idoneità potrebbe tentare di occultare alcune situazioni di disagio psicologico per il timore di perdere tali requisiti procrastinando una situazione di disagio che, invece se intercettata e accolta tempestivamente, può anche essere risolta con interventi una tantum o di breve durata.
Pertanto hanno deciso di introdurre l’uso di questionari self report2 per indagare il livello di benessere psico- fisico/fattori di rischio psicosociale/ambientale percepiti ed offrire la possibilità al personale di potersi aprire e chiedere supporto. In tale quadro si inserisce la circolare recentemente emanata dall’Esercito che prevede, in occasione delle visite mediche periodiche, che il DSS (Ufficiale medico di riferimento) indaghi oltre ai fattori di rischio per la salute fisica anche quelli relativi al benessere psico-fisico e i fattori di rischio psicosociale/ambientale attraverso l’ausilio di due questionari self report2: il DASS-21 e lista degli eventi stressanti. Tali strumenti gli consentono di avere un’indicazione sui livelli di ansia, depressione e stress percepiti dal militare in quello specifico momento e di aprire un’opportunità di approfondimento clinico e di ricevere aiuto professionale.
Con questa modalità la visita periodica diventa per il militare un’occasione, E NON UN OBBLIGO, per presentare le proprie difficoltà ad un esperto da cui poter ricevere sostegno e ascolto. Inoltre, la particolare qualità della relazione che si instaura tra medico e militare permette frequentemente al soggetto un’espressione più libera ed autentica di se stesso. Questo potrà comportare una parziale ridefinizione dei problemi, valutati in una prospettiva diversa, oltre che una diminuzione della sofferenza emotiva, in quanto la persona si sentirà ascoltata, capita ed aiutata e quindi non più sola. Va da sé, che la scelta di esplicitare un possibile disagio o malessere sia esso riguardante la sfera lavorativa e/o personale, rappresentano per il militare un’opportunità e UNA LIBERA SCELTA e, non una forma di indagine inquisitoria volta a compromettere l’iter professionale e di carriera.
In merito poi alla questione sulla “Tutela della privacy”, nella lettera e’ stato confermato che “i i dati personali in esame sono dati sanitari e il loro trattamento è lecito da parte del personale sanitario preposto nonché necessario per finalità di medicina preventiva”. Su tale aspetto il Responsabile della protezione dei dati personali del Ministero della Difesa ha rappresentato che proprio i richiami fatti da IGESAN riguardo l’art. 9 GDPR (in tema di finalità e disciplina giuridica del trattamento dei dati) nonché l’art. 181 COM e gli artt. dal 1053 al 1075 TUOM costituiscono la base giuridica di cui all’art. 6 GDPR.
RIPETIAMO, SIAMO SODDISFATTI DELLA RISPOSTA CHE FA CHIAREZZA SU QUESTO IMPORTANTE TEMA IN PARTICOLARE SULLA NON OBBLIGATORIETÀ E SULLA LIBERA SCELTA DA PARTE DEGLI INTERESSATI DI COMPILARE QUESTI SELF – TEST. IL NOSTRO DIPARTIMENTO SUPPORTO PSICOLOGICO CONTINUERA’ A SEGUIRE QUESTE ATTIVITÀ E A FORNIRE SUPPORTO AI NOSTRI ISCRITTI.
Views: 0