Comunicato Stampa – Sentenza Storica della Corte Costituzionale n.98/2023 del 05.04.2023
LAVORO: S.U.M. SENTENZA STORICA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 98/2023 DEL 05/04/2023. GLI PSICOLOGI MILITARE POTRANNO ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE COME I COLLEGHI MEDICI.
Con udienza pubblica del 04.04.2023, la Corte Costituzionale presieduta dalla Presidente Sciarra, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ Art. 210, c. 1°, del decreto legislativo 15/03/2010, Codice dell’ Ordinamento militare – La Previsione non contemplava accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice dell’ordinamento militare, non erano applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto anche i nostri colleghi psicologi militari potranno esercitare la libera professione. Congratulazioni a tutte le colleghe e i colleghi che vedono finalmente riconosciuto un diritto da anni mortificato.
#CogitoErgoSum #esercitoitaliano #aeronauticamilitare #marinamilitare #carabinieri #GuardiadiFinanza
Dott.ssa Carlotta Lorefice Carla Caterini
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]

Comunicato Stampa – Sentenza Storica della Corte Costituzionale n.98/2023 del 05.04.2023
- 27 Marzo 2025
Comunicato Stampa – Sentenza Storica della Corte Costituzionale n.98/2023 del 05.04.2023
LAVORO: S.U.M. SENTENZA STORICA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 98/2023 DEL 05/04/2023. GLI PSICOLOGI MILITARE POTRANNO ESERCITARE LA LIBERA PROFESSIONE COME I COLLEGHI MEDICI.
Con udienza pubblica del 04.04.2023, la Corte Costituzionale presieduta dalla Presidente Sciarra, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’ Art. 210, c. 1°, del decreto legislativo 15/03/2010, Codice dell’ Ordinamento militare – La Previsione non contemplava accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice dell’ordinamento militare, non erano applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale.
Pertanto anche i nostri colleghi psicologi militari potranno esercitare la libera professione. Congratulazioni a tutte le colleghe e i colleghi che vedono finalmente riconosciuto un diritto da anni mortificato.
#CogitoErgoSum #esercitoitaliano #aeronauticamilitare #marinamilitare #carabinieri #GuardiadiFinanza
Dott.ssa Carlotta Lorefice Carla Caterini
[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Slider_Widget”][/siteorigin_widget]
ULTIMI ARTICOLI

Si tratta di anticipazioni sul regolamento che stiamo già esaminando.…

LA MEDICINA È AMARA MA, TU GIÀ LO SAI CHE LA BERRA’!
CONTINUIAMO? VI ABBIAMO TEDIATO? DAI MANCANO POCHE PILLOLE PER CAPIRE…

PILLOLE DI S.U.M. QUALE ARGOMENTO TRATTIAMO OGGI?
ENTRIAMO NEL CAMPO DELLE DELEGHE E DELLE CARICHE DIRETTIVE. Florence,Tuscany,…
